Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

Art. 11 — Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991

Ai medici ammessi presso le universita' alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonche' del tempo trascorso, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si da' luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio e' subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:

  • a)frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;
  • b)impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione;
  • c)mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attivita' libero-professionale esterna, nonche' di attivita' lavorativa anche in regime di convenzione o di precarieta' con il Servizio sanitario nazionale. Non puo' essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne e' stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore. E' escluso dalla borsa di studio di cui al comma 1:
  • a)chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  • b)chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalita' di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonche' l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

Testo vigente dal 26 ottobre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 269/2005

    Questione inammissibile
    7 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11. La prospettazione del rimettente, infatti, secondo cui la norma impugnata sarebbe finalizzata all’integrale attuazione, in via legislativa, dei giudicati formatisi riguardo all’annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sicché la sua incompletezza si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei giudicati stessi, è erroneo, essendo palese che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati stessi e che per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi a fini concorsuali, le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', derivanti dai suddetti giudicati, permangono immodificate.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;370~art11 · fonte su Normattiva