Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 9 — Consulta tecnica permanente per i trapianti

E' istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata "Consulta". La Consulta e' composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanita' per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attivita' di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale. Per l'istituzione della Consulta e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.

Testo vigente dal 15 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art9 · fonte su Normattiva