Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 11 — Coordinatori dei centri regionali e interregionali

Le attivita' dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale e' coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

Testo vigente dal 15 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art11 · fonte su Normattiva