Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

  • a)alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
  • b)ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
  • c)agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
  • d)alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
  • e)all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
  • f)all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

Testo vigente dal 26 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;4~art7 · fonte su Normattiva