Art. 12-quinquies — Domande di iscrizione
[1]Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
- 1)estratto dell'atto di nascita;
- 2)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3)certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4)attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- 5)i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
[2]((Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.)) 59 54 55
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
54con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
55con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023."
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
59Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva