Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

Art. 13Disposizioni in materia di personale degli organismi di informazione per la sicurezza

Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ovvero hanno svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale non possono, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. L'autorizzazione e' concessa tenendo conto delle esigenze di protezione e di tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico e della necessita' di evitare comunque pregiudizi per la sicurezza nazionale. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non puo', nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio presso il DIS, l'AISE e l'AISI, svolgere attivita' lavorativa, professionale o di consulenza ne' ricoprire cariche presso enti o privati titolari di licenza ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attivita' di investigazione, ricerca o raccolta informativa. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non puo' essere assunto ne' assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attivita' formative. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti le procedure di autorizzazione per i casi di cui al comma 1, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti, i casi in cui non si applicano i divieti di cui ai commi 2 e 3 e le modalita' di individuazione dei percorsi formativi che determinano il divieto di cui al comma 3.

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art13 · fonte su Normattiva