L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresi':

  • a)le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
  • b)la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
  • c)l'istituzione di eventuali sedi secondarie. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalita' per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti, altresi', i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art5 · fonte su Normattiva