Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

Art. 2Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilita' cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al medesimo comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art2 · fonte su Normattiva