Art. 9 — Rafforzamento delle misure di sicurezza dei dati attraverso la crittografia
Le strutture di cui all'articolo 8 della presente legge nonche' quelle che svolgono analoghe funzioni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, verificano che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica in uso, che utilizzano soluzioni crittografiche, rispettino le linee guida sulla crittografia nonche' quelle sulla conservazione delle password adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali e non comportino vulnerabilita' note, atte a rendere disponibili e intellegibili a terzi i dati cifrati.
Testo vigente dal 2 luglio 2024
