Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

Art. 9Rafforzamento delle misure di sicurezza dei dati attraverso la crittografia

Le strutture di cui all'articolo 8 della presente legge nonche' quelle che svolgono analoghe funzioni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, verificano che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica in uso, che utilizzano soluzioni crittografiche, rispettino le linee guida sulla crittografia nonche' quelle sulla conservazione delle password adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali e non comportino vulnerabilita' note, atte a rendere disponibili e intellegibili a terzi i dati cifrati.

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art9 · fonte su Normattiva