Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Art. 23 — Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311
All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ispezioni e' verificato altresi' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari»;
- b)al terzo comma, le parole: «degli stessi nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».
Testo vigente dal 2 luglio 2024
