Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art24 · fonte su Normattiva