Art. 6 — Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Qualora le Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le predette Agenzie, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, ove istituita. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, puo' disporre il differimento degli obblighi informativi cui e' in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.
Testo vigente dal 2 luglio 2024
