Art. 12 — Cooperazione informativa
Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge e' assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attivita' militari e tra attivita' militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attivita' militari fornite dalle autorita' militari competenti nonche' restituisce alle predette autorita' il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza. L'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Testo vigente dal 27 gennaio 2026
