Nell'articolo 266 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine il seguente comma: "Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art11 · fonte su Normattiva