Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-26;156~art3 · fonte su Normattiva