Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00";
- b)all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale";
- b)all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00". Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: "3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste". Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.
Testo vigente dal 29 luglio 2002
