Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;104~art10 · fonte del testo