Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
