Art. 142

[1]' di altre attivita' e imposte di registro e di bollo (articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66((, comma 2,)) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

[2]1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente all'agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 180, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dall'agente della riscossione, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. 3. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art142 · fonte su Normattiva