Disposizioni in materia di risorse idriche

Art. 34 — Norma transitoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. ((4))

Testo in vigore dal 19 maggio 1999 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art34 · fonte su Normattiva