Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, e' autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art34 · fonte su Normattiva