Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 19 — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida

Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: "nonche'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma". Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al primo periodo del comma 1";
  • b)al secondo periodo, le parole: "dal medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al primo periodo del medesimo comma 1".

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 99/2020

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 2020

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, sollevata dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario ma, sostenendo che l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo, fornisce una motivazione non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018 ).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 120 c.d.s. · Art. 19 Disposizioni in materia di sicurezza stradale

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  • Sentenza n. 24/2020

    Ha colpito questo articolo
    20 febbraio 2020

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, sollevata dal TAR Marche. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma motiva non implausibilmente che la questione, se fondata, esplicherebbe effetti anche sulla giurisdizione con argomenti che, al di là della loro opinabilità, valgono comunque ad escludere che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018 ).

    Art. 120 c.d.s. · Art. 19 Disposizioni in materia di sicurezza stradale

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  • Ordinanza n. 206/2021

    Questione inammissibile
    28 ottobre 2021

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dell'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. La sentenza n. 99 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 30 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art19 · fonte su Normattiva