Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 20 — Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole

All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
  • b)al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida». All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu' di due prove»;
  • b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma». Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
  • b)al comma 4, le parole: «dell'idoneita' tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacita' finanziaria»;
  • c)al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
  • d)al comma 7:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;
  • 2)al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
  • e)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;
  • f)al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);»;
  • g)dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
  • a)dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
  • b)da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;
  • h)dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti: «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
  • a)per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
  • b)per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
  • c)per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). 11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
  • i)al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis». Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art20 · fonte su Normattiva