Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Art. 22 — Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura
All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e' inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;
- b)al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo e' soppresso;
- c)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Per le violazioni penali per le quali e' prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida». I programmi e le modalita' di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9 e 9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
- b)al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
- c)al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
- d)al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo -5» e «Comma 8 - 2»;
- e)dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito il seguente: «Art. 186-bis - Comma 2 -5»;
- f)dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito il seguente: «Art. 188 - Comma 4 - 2»;
- g)al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse;
- h)all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneita' dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalita' dei docenti e di idoneita' delle attrezzature. Sono altresi' individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 29 luglio 2010
