Art. 3 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada
All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».
Testo vigente dal 29 luglio 2010
