Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Art. 32 — Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida
Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti».
Testo vigente dal 29 luglio 2010
