All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
  • b)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
  • c)alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite di eta' e' ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di eta' e' ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».

Testo vigente dal 29 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art9 · fonte su Normattiva