Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 57 — Misure alternative alla pena detentiva

In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte puo' essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art57 · fonte su Normattiva