Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 58 — Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide

All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».

Testo vigente dal 29 luglio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art58 · fonte su Normattiva