Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 60 — Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art60 · fonte su Normattiva