Art. 61 — Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali
Agli enti locali e' consentita l'attivita' di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Testo vigente dal 29 luglio 2010
