Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Art. 8 — Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi
All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:
- a)le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b)le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore». All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
Testo vigente dal 29 luglio 2010
