Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Art. 9 — Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
- a)i motocicli con o senza sidecar;
- b)i tricicli;
- c)i quadricicli;
- d)le autovetture;
- e)gli autobus;
- f)gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- g)i veicoli a trazione animale».
Testo vigente dal 29 luglio 2010
