All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In relazione alle responsabilita' formative, di valutazione del potenziale e di valorizzazione del personale posto alle proprie dipendenze, ciascun dirigente redige annualmente una relazione, predisposta sulla base di criteri e indicatori standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione pubblica, in cui indica il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite. Di tale relazione e' dato motivatamente conto nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 28»;
  • b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica alla data del conferimento»;
  • c)al comma 6-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i rispettivi ordinamenti».

Testo vigente dal 4 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-02;119~art14 · fonte su Normattiva