All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, attraverso procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza di personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa ai posti da ricoprire mediante concorso»;
  • b)il comma 2 e' abrogato;
  • c)dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali generali riservati allo sviluppo di carriera del personale dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, si applicano le procedure selettive e comparative di cui all'articolo 28, commi da 1-quinquies a 1-octies, ad esclusione della prova di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies. 8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate capacita' di leadership e attitudini manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione nominata secondo la procedura di cui all'articolo 28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente articolo. 8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo». 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 agosto 2026, n. 144

1

Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonche' le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119".

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2026-07-02;119~art13 · fonte su Normattiva