Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare

Art. 2 — Retribuzione individuale di anzianità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal 1› gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:

  • a)livello quinto................ L. 288.000;
  • b)livello sesto................ " 330.000;
  • c)livello sesto- bis.............. " 357.000;
  • d)livello settimo............... " 384.000;
  • e)livello ottavo................ " 462.000;
  • f)livello ottavo- bis............. " 508.200. Al personale assunto in data intermedia tra il 1› gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1› gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art2 · fonte su Normattiva