Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Art. 2 — Retribuzione individuale di anzianità
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A decorrere dal 1› gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
- a)livello quinto................ L. 288.000;
- b)livello sesto................ " 330.000;
- c)livello sesto- bis.............. " 357.000;
- d)livello settimo............... " 384.000;
- e)livello ottavo................ " 462.000;
- f)livello ottavo- bis............. " 508.200. Al personale assunto in data intermedia tra il 1› gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1› gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 9 ottobre 2010
