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Le indennita' operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutate dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, sono incrementate, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988, del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 1989; del 9 per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990; del 15 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990; del 20 per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° luglio 1990.

Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-08;231~art6 · fonte su Normattiva