Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche".

Testo vigente dal 16 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-03;835~art4 · fonte su Normattiva