Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'

Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

Testo in vigore dal 21 agosto 1984 al 1 gennaio 2027

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;476~art4 · fonte su Normattiva