Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 27 marzo 2026
