Art. 12 — Disposizioni finanziarie
[1]Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 19 aprile 2024
[3]MATTARELLA
[4]Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
[5]Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
[6]Visto, il Guardasigilli: Nordio
Testo vigente dal 6 maggio 2024
