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Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori. La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati. Il Ministro per la pubblica istruzione puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, e 5 della detta legge.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1552~art2 · fonte del testo