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In caso di assoluta urgenza il Ministro puo' adottare sonz'altro i provvedimenti conservativi di cui a gli articoli 14, 15 e 16 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 11 gennaio 2000
