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In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1989, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse o storico.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 11 gennaio 2000
