Art. 3 — Disposizioni per le università non statali
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle universita' non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle universita' non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
