Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Universita' di Firenze
Art. 3 — Fondi e patrimonio
Le entrate del LENS sono costituite:
- a)dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'universita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b)dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- c)dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote e' condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;
- d)dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS puo' accedere direttamente;
- e)da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
- f)dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalita' fissate nel proprio regolamento. Il patrimonio e' costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.
Testo vigente dal 9 febbraio 1991
