Le entrate del LENS sono costituite:

  • a)dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'universita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  • b)dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
  • c)dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote e' condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;
  • d)dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS puo' accedere direttamente;
  • e)da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
  • f)dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalita' fissate nel proprio regolamento. Il patrimonio e' costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.

Testo vigente dal 9 febbraio 1991

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-01-30;37~art3 · fonte su Normattiva