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Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art16 · fonte su Normattiva