Disposizioni in materia di usura e di estorsione
Art. 16 — Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →
Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.
Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012
