Art. 20 — Disposizioni transitorie e finali
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Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 30 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012
