Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
  • b)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
  • c)alla lettera c), le parole: "all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 111".

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art20 · fonte su Normattiva