Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Art. 7Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
  • b)all'articolo 3:
  • 1)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
  • 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
  • 3)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta»;
  • c)all'articolo 4:
  • 1)al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
  • 2)al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
  • d)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
  • 2)al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;
  • e)all'articolo 6:
  • 1)al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
  • 2)al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
  • f)all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
  • g)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni e' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' altresi' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonche' dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;
  • h)l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso»;
  • i)l'articolo 11 e' abrogato.

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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