(Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici). Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, e' tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art22 · fonte su Normattiva